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Rimborsi su 730-2023: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

lentepubblica.it • 21 Agosto 2023

rimborsi-730-2023-agenzia-entrateAll’interno di alcune FAQ fornite dall’Agenzia delle Entrate troviamo maggiori informazioni e alcuni chiarimenti dedicati ai rimborsi che i contribuenti possono ottenere dal modello 730-2023.


Il modello 730, come sappiamo, è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e, in genere, ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre).

Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Tuttavia, come indicato dall’Agenzia delle Entrate stessa, esistono anche altre casistiche che possono generare rimborsi per i contribuenti.

Rimborsi 730-2023: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come indicato dall’Agenzia in alcune FAQ i cittadini possono fruire dei rimborsi in alcune precise e circostanziate situazioni.

Ve le elenchiamo qui di seguito.

Modello 730

I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

A partire dal periodo d’imposta 2012 possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d’imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.

Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.

In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione. Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute. Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall’ente pensionistico o dall’Agenzia.

L’Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.

Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell’Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un’altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata. Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un’istanza di rimborso.

Modello Redditi

Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l’Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell’anno successivo).

Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva. L’Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.

Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.

Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).

Anche in questo caso per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.

Come vanno presentate le richieste di rimborso?

L’istanza di rimborso relativa alle imposte dirette  o a imposte sul reddito può essere presentata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

Cosa devono contenere le istanze?

L’istanza di rimborso, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:

  • l’indicazione dell’importo richiesto
  • i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.

Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

Modalità di presentazione

Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate

In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.

Termini di decadenza

I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue.

Modalità Termine di decadenza
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:

  • Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
  • Versamenti diretti
  • Ritenute operate dal sostituto d’imposta
  • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
48 mesi

quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili)

quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo

Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:

  • Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
36 mesi

dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione

Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi

in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n.  546/1992

 

Esiti dell’istanza

Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

  1. la domanda è accolta
  2. la domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di “silenzio rifiuto”, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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